Art. 1

In vigore dal 30 mag 1945
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata: Visto il decreto-legge Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395; Visto l'art. 7, n. 1, del Codice penale militare di guerra; Visto l'art. 25 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per l'Italia occupata e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono considerate azioni di guerra, e pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni, e ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica. Questa disposizione si applica tanto ai patrioti inquadrati nelle formazioni militari riconosciute da Comitati di Liberazione Nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati o abbiano, per loro ordine, in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per assicurarne la riuscita. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 12 aprile 1945 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - SCOCCIMARRO -TUPINI Visto, Guardasigilli: TUPINI Registrato alta Corte dei conti, addì 12 maggio 1945 Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 40. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;194#art-1

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Art. 1 Non punibilita' delle azioni di guerra dei patrioti nell'Italia occupata. — Testo vigente | Portale Normativo