Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 mag 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395;
Visto l'art. 7, n. 1, del Codice penale militare di guerra;
Visto l'art. 25 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per l'Italia occupata e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Sono considerate azioni di guerra, e pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni, e ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica.
Questa disposizione si applica tanto ai patrioti inquadrati nelle formazioni militari riconosciute da Comitati di Liberazione Nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati o abbiano, per loro ordine, in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per assicurarne la riuscita.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 12 aprile 1945
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - SCOCCIMARRO -TUPINI
Visto, Guardasigilli: TUPINI
Registrato alta Corte dei conti, addì 12 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 40. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;194#art-1