Art. 4
In vigore dal 22 apr 1945
Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coloro che hanno ottenuto la licenza di commercio senza la specificazione delle merci alla quale la licenza stessa si riferiate, sono tenuti a dichiarare al sindaco del comune in cui si trovano gli esercizi da essi gestiti le merci che formano oggetto della loro attività commerciale.
Di tale dichiarazione deve essere presa nota sulla licenza di commercio.
Le licenze sulle quali non sia stata apposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'annotazione prevista dal comma precedente, si intendono decadute.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-14;111#art-4