Art. 1
In vigore dal 22 apr 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Chiunque vende al pubblico od offre in vendita delle merci senza la licenza di commercio è punito con la multa fino a cento volte il valore della merce e con la reclusione fino a tre anni. Nei casi di lieve entità si applica la sola multa fino a lire dieci mila.
La stessa pena si applica a coloro che vendono al pubblico od offrono in vendita merci diverse da quelle per le quali hanno ottenuto la licenza di commercio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-14;111#art-1