Capo VI

Art. 30

In vigore dal 29 mar 1945
In conseguenza ed in applicazione delle disposizioni contenute negli , il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni che seguono: a) i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il pagamento del personale statale che passa alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma del citato , saranno trasferiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati; b) negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, commercio e lavoro, saranno stanziati i fondi occorrenti per il funzionamento rispettivamente dell'Istituto nazionale di geofisica di cui all', degli istituti talassografici e dell'istituto per l'esame delle invenzioni, di cui al primo comma dell' e per il pagamento del personale non statale con essi trasferito a norma dell'° comma.
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