Capo VI

Art. 28

In vigore dal 29 mar 1945
I ruoli del personale statale, di cui all' del R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, ed all' della legge 20 novembre 1939, n. 2092, sono soppressi, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla stessa data, sono istituiti: a) presso il Ministero della pubblica istruzione: un ruolo speciale transitorio di gruppo A di personale statale, costituito da sei posti di ricercatore, di grado 6°; b) presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste: un ruolo speciale transitorio di gruppo A di personale statale, costituito da un posto di biologo, di grado 6°. Il consigliere, presentemente incaricato delle funzioni di segretario generale a norma dell'ultimo comma dell' del R. decreto-legge 25 giugno 1937, numero 1114, passa al posto di segretario generale, di cui all' del presente decreto. L'altro consigliere, presentemente in servizio, è collocato in disponibilità, a norma dell'art. 87 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Sei relatori-ricercatori tecnici, appartenenti al soppresso ruolo di cui all' del R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114 - sopra citato - passano nel ruolo transitorio, di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo. Il relatore chimico, proveniente dall'Amministrazione dell'interno, ruolo Istituto superiore di sanità (gruppo A), viene restituito al ruolo di origine. Il relatore amministrativo, proveniente dai ruoli del Ministero dell'interno, viene restituito al ruolo della amministrazione civile (gruppo A) del Ministero stesso. L'altro relatore amministrativo è trasferito nei ruoli del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno (gruppo A). Il biologo, appartenente al soppresso ruolo di cui al terzo comma dell' della sopracitata legge 20 novembre 1939, n. 2092, passa nel ruolo transitorio di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo. Il personale trasferito a norma dei precedenti commi, conserva l'anzianità di grado e la posizione economica già conseguita. I relatori di cui ai commi 6, 7 e 8 sono collocati nel grado 6° dei ruoli ivi indicati, e prendono posto immediatamente dopo l'ultimo dei funzionari del predetto grado, restando eventualmente in soprannumero, salvo riassorbimento nelle nuove successive vacanze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;82#art-28

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