Capo II

Art. 11

In vigore dal 29 mar 1945
Per lo studio di determinate questioni, il presidente ha facoltà di costituire commissioni di studio, la cui durata non può comunque essere superiore ai quattro anni. Di tali commissioni possono far parte anche persone estranee agli organi del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;82#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche. — Testo vigente | Portale Normativo