Capo II
Art. 11
11 / 33In vigore dal 29 mar 1945
Per lo studio di determinate questioni, il presidente ha facoltà di costituire commissioni di studio, la cui durata non può comunque essere superiore ai quattro anni.
Di tali commissioni possono far parte anche persone estranee agli organi del Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-01;82#art-11