Art. 2
In vigore dal 20 apr 1945
Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a nominare due Commissioni; l'una di 5 membri per i Conservatori di musica, l'altra di 7 membri per le Accademie di belle arti, per i Licei artistici, per gli Istituti e le Scuole d'arte, con lo scopo di proporre la riduzione degli organici, ingiustificatamente accresciuti sotto il regime fascista.
Alle dette Commissioni sarà pure affidato il compito di esaminare la posizione del personale assunto nei ruoli governativi in conseguenza della regificazione di Istituti di istruzione artistica pareggiati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-15;133#art-2