Art. 1

In vigore dal 20 apr 1945
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Considerato che durante il sessennio dal 1938 a tutto il 1943, nel campo della istruzione artistica, furono create numerose cattedre non richieste da effettive esigenze scolastiche ed artistiche e si procedette a nomine senza il normale procedimento di pubblici concorsi; Riconosciuta l'improrogabile necessità, per il decoro dell'arte e della scuola e nell'interesse della pubblica finanza, di riportare l'ordinamento e gli organici dei singoli Istituti d'istruzione artistica nei limiti imposti dalle leggi in vigore e dalle necessità dell'insegnamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Le nomine del personale direttivo e insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte, avvenute dal 1938 in poi senza le garanzie di regolari pubblici concorsi, sono dichiarate nulle a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
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