Art. 2

In vigore dal 26 gen 1945
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - Tupini Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1945 Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 30. - Petia
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;429#art-2

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Art. 2 Abrogazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, sull'omissione nei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati. — Testo vigente | Portale Normativo