Art. 1

In vigore dal 26 gen 1945
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983; Visti i Regi decreti-leggi 30 ottobre 1943, 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . È abrogato il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, numero 1983, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2686, il quale stabilisce di non fare menzione nei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati.
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