Capo II
Art. 14
In vigore dal 14 gen 1945
Per l'esecuzione in Sicilia delle opere, pubbliche o private, di bonifica, di colonizzazione e di miglioramento fondiario a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa di un miliardo, ivi compresa la disponibilità esistente alla data del presente decreto sul fondo autorizzato dall' della legge 2 gennaio 1940, n. 1.
Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà stabilito il reparto di tale somma fra opere di competenza statale e opere di competenza privata, nonché il reparto, in non più di sei esercizi, dei relativi limiti di impegno e stanziamenti. Sul fondo predetto sono assegnati venti milioni di lire per l'incremento della facoltà agraria dell'Università di Palermo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;416#art-14