Capo I
Art. 2
In vigore dal 14 gen 1945
Rientrano nella competenza dell'Alto Commissario:
a) l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste nei confronti del provveditore alle opere pubbliche con sede in Palermo e dell'ispettore agrario compartimentale della Sicilia.
Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione in Sicilia di opere pubbliche di qualsiasi specie, ivi comprese quelle di bonifica, e per le opere di miglioramento fondiario, spetta all'Alto Commissario, sentiti gli organi tecnici locali, approvare, anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, i piani ed i progetti e, osservando nel resto le norme sulla contabilità, generale dello Stato e quelle sull'esecuzione delle opere pubbliche, assumere impegni di spese e disporre i relativi pagamenti.
Sempre entro i limiti di spesa fissati dai Ministeri competenti, l'Alto Commissario ha la facoltà di estendere le attribuzioni spettanti al provveditore alle opere pubbliche, e di disporre l'esecuzione, a cura dello stesso provveditore, di qualsiasi opera di pubblico interesse, comprese quelle per la riparazione dei danni di guerra, sostituendosi, se del caso, alle amministrazioni e agli enti pubblici locali;
b) la facoltà di emanare, sentita la Consulta regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sicilia, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comnunicazioni e gli approvvigionamenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-28;416#art-2