Art. 1

In vigore dal 12 gen 1945
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto 31 marzo 1938, n. 517, col quale il comune di Vasto, in provincia di Chieti, veniva autorizzato a modificare la propria denominazione in «Istonio»; Veduta la domanda con la quale il sindaco del comune di Istonio, in esecuzione della propria deliberazione n. 100 del 10 ottobre 1944, chiede l'autorizzazione a ripristinare l'antica, denominazione del Comune; Veduto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Chieti, in adunanza 28 ottobre 1944 con la deliberazione n. 203; Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il R. decreto 31 marzo 1938, n. 517, è abrogato ed il comune di Istonio, in provincia di Chieti, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di «Vasto». Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 novembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti. addì 23 dicembre 1944 Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 87. - PETIA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-15;389#art-1

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Art. 1 Autorizzazione al comune di Istonio in provincia di Chieti a riprendere l'antica denominazione di «Vasto». — Testo vigente | Portale Normativo