Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 gen 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 marzo 1938, n. 517, col quale il comune di Vasto, in provincia di Chieti, veniva autorizzato a modificare la propria denominazione in «Istonio»;
Veduta la domanda con la quale il sindaco del comune di Istonio, in esecuzione della propria deliberazione n. 100 del 10 ottobre 1944, chiede l'autorizzazione a ripristinare l'antica, denominazione del Comune;
Veduto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Chieti, in adunanza 28 ottobre 1944 con la deliberazione n. 203;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il R. decreto 31 marzo 1938, n. 517, è abrogato ed il comune di Istonio, in provincia di Chieti, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di «Vasto».
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 novembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti. addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 87. - PETIA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-15;389#art-1