Art. 2

In vigore dal 5 ott 1944
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 10 agosto 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - TUPINI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944 Registro Giustizia n. 1, foglio n. 179. - TESTA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-08-10;224#art-2

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Art. 2 Abolizione della pena di morte nel Codice penale. — Testo vigente | Portale Normativo