Art. 1

In vigore dal 5 feb 1948
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità, a Noi delegata; Visto il Codice penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1898; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 1948, N. 21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 1948, N. 21.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, sono estese ai delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-08-10;224#art-1

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