Art. 2

In vigore dal 15 set 1944
Non sono punibili le persone che abbiano fatto dichiarazioni, attestazioni o certificazioni non conformi al vero ai fini della formazione degli atti indicati nell'articolo precedente. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 10 agosto 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - TUPINI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944 Registro Giustizia n. 1, foglio n. 123. - TESTA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-08-10;195#art-2

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