Art. 2
2 / 2In vigore dal 15 set 1944
Non sono punibili le persone che abbiano fatto dichiarazioni, attestazioni o certificazioni non conformi al vero ai fini della formazione degli atti indicati nell'articolo precedente.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 10 agosto 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - TUPINI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 123. - TESTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-08-10;195#art-2