Art. 2

In vigore dal 26 set 1944
Per la durata della presente guerra e sino a sei mesi dalla sua cessazione, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà, nei casi di stretta e comprovata necessità, di coprire, con proprio decreto, anche senza concorso, i posti notarili vacanti, trasferendovi notai in esercizio, che ne facciano domanda.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-07-20;209#art-2

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