Art. 1

In vigore dal 26 set 1944
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica; Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, delle Aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici; Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326; Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, Contenente norme per il conferimento dei posti notarili; Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953; Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine ed i trasferimenti dei notai; Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, concernente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro; Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666; Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 358; Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai; Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1015, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, o per gli altri motivi politici di cui all' del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-07-20;209#art-1

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Art. 1 Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato. — Testo vigente | Portale Normativo