Titolo II
Art. 3
Modifiche al codice penale
In vigore dal 2 giu 2026
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «452-bis,» sono inserite le seguenti: «452-bis.1,»;
b) all'articolo 240-bis, dopo le parole: «452-bis,» sono inserite le seguenti: «452-bis.1,»;
c) all'articolo 452-bis:
1) al primo comma, al numero 2), dopo le parole «di un ecosistema,» sono inserite le seguenti: «di un habitat»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:
1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.»;
3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.»;
d) dopo l'articolo 452-bis è inserito il seguente:
«Art. 452-bis.1 (Commercio di prodotti inquinanti). - Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
La pena è aumentata se dal fatto deriva:
1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;
2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.
La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:
1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.
Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.»;
e) all'articolo 452-ter, al primo comma: le parole: «all'articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 452-bis e 452-bis.1»; la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «undici»; la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «dodici»; alla rubrica, dopo le parole «delitto di inquinamento ambientale» sono aggiunte le seguenti: «e di commercio di prodotti inquinanti»;
f) dopo l'articolo 452-quaterdecies sono inseriti i seguenti:
«Art. 452-quinquiesdecies (Nozione di abusività). - Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:
1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;
2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);
3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.
Art. 452-sexiesdecies (Circostanze aggravanti). - Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata:
1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità;
2) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.»;
g) l'articolo 733-bis è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-21;81#art-3