Titolo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 2 giu 2026
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:
a) «habitat all'interno di un sito protetto»: habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell', paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell', paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;
b) «ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-21;81#art-2