Capo II

Art. 9

Sospensione della procedura di opposizione

In vigore dal 7 mag 2026
1. Il procedimento di opposizione è sospeso d'ufficio: a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad una composizione amichevole, ai sensi dell', comma 1; b) se l'opposizione è basata su una domanda di registrazione di una indicazione geografica, fino alla protezione dell'indicazione geografica; c) se l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio; d) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione. 2. Il procedimento di opposizione è sospeso su istanza di parte: a) se è pendente un procedimento di cancellazione della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione dell'EUIPO diviene definitiva; b) se è pendente un procedimento di nullità o decadenza di un marchio dinanzi alla DGPI-UIBM ovvero dinanzi all'EUIPO, fino al provvedimento definitivo; c) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione, o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118 del codice della proprietà industriale, fino al passaggio in giudicato della sentenza. 3. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 2 può essere successivamente revocata. 4. Se l'opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la DGPI-UIBM esamina con priorità la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-9

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