Capo II
Art. 9
9 / 27Sospensione della procedura di opposizione
In vigore dal 7 mag 2026
1. Il procedimento di opposizione è sospeso d'ufficio:
a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad una composizione amichevole, ai sensi dell', comma 1;
b) se l'opposizione è basata su una domanda di registrazione di una indicazione geografica, fino alla protezione dell'indicazione geografica;
c) se l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;
d) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.
2. Il procedimento di opposizione è sospeso su istanza di parte:
a) se è pendente un procedimento di cancellazione della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione dell'EUIPO diviene definitiva;
b) se è pendente un procedimento di nullità o decadenza di un marchio dinanzi alla DGPI-UIBM ovvero dinanzi all'EUIPO, fino al provvedimento definitivo;
c) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione, o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118 del codice della proprietà industriale, fino al passaggio in giudicato della sentenza.
3. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 2 può essere successivamente revocata.
4. Se l'opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la DGPI-UIBM esamina con priorità la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.
Storico versioni
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