Art. 5

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200

In vigore dal 22 mag 2026
1. All' del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, gli Istituti di diritto privato possono valorizzare i rapporti di lavoro dei ricercatori dipendenti in analogia ai corrispondenti profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria."; b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Gli IRCCS di diritto privato, al fine di assicurare l'integrazione dell'attività assistenziale e dell'attività di formazione con l'attività di ricerca, entro il 31 marzo 2023 adeguano i propri atti di organizzazione in modo da garantire il coordinamento delle attività del direttore generale e quelle del direttore scientifico. 2-ter. Gli atti di organizzazione devono altresì prevedere che il direttore scientifico sia in possesso dei requisiti di comprovata professionalità e competenza, anche manageriale, correlati alla specificità dei medesimi Istituti, assicurando l'assenza di conflitto di interesse. Gli atti di organizzazione possono altresì prevedere il conferimento degli incarichi di consulente esperto, di coordinatore di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica di cui all'articolo 11, commi 3-bis e 3-ter. 2-quater. Ferma restando l'autonomia giuridico-amministrativa di cui al comma 1, gli IRCCS di diritto privato inviano annualmente al Ministero della salute la programmazione dell'attività di ricerca e la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale con la relativa certificazione di una società di revisione indipendente, il bilancio sezionale della ricerca e, con riferimento all'attività di ricerca nonché ai relativi finanziamenti pubblici ottenuti, i rendiconti finanziari dell'attività non economica ed economica, fermo restando l'obbligo dell'osservanza della disciplina europea concernente gli organismi di ricerca. Essi inviano al Ministero della salute ogni atto di modifica della persona giuridica, di revisione della dotazione organica e della titolarità dell'accreditamento sanitario. 2-quinquies. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all', comma 2, può verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento del carattere scientifico."».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-03-31;67#art-5

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