Art. 3

Introduzione dell'articolo 4-bis nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200

In vigore dal 22 mag 2026
1. Dopo l' del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, è inserito il seguente: «Art. 4-bis (Inserimento dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288). - 1. Dopo l' del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, è inserito il seguente: "Art. 8-bis (Reti di ricerca degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico). - 1. Le reti di ricerca degli IRCCS sono reti di eccellenza che, nelle aree tematiche di cui all'allegato 1 al presente decreto, perseguono finalità di ricerca prevalentemente traslazionale, promuovono il progresso delle conoscenze, sperimentano modelli di innovazione nei diversi settori dell'area tematica, anche per potenziare la capacità operativa del Servizio sanitario nazionale e delle reti regionali. Le reti sono aperte alla partecipazione di altri enti del Servizio sanitario nazionale e, in misura non prevalente, di università ed enti di ricerca senza finalità di lucro, dotati di elevata qualità scientifica traslazionale, nonché alla collaborazione con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, con partner scientifici e industriali nazionali e internazionali. 2. Le reti di ricerca degli IRCCS sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica costituite mediante atto pubblico e lo statuto indica l'area tematica di afferenza, di cui all'allegato 1 al presente decreto, il legale rappresentante, il coordinatore scientifico, le modalità di funzionamento dell'assemblea e quelle per condividere la strumentazione e le competenze scientifiche tra i partecipanti. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti i criteri di costituzione della rete e di accesso alla stessa, le modalità e le procedure per il riconoscimento da parte del Ministero della salute della rete in quanto rete di ricerca traslazionale sanitaria, nonché le modalità di accesso alle reti da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, università ed enti pubblici di ricerca nonché enti e fondazioni di ricerca senza finalità di lucro che abbiano riconosciuta esperienza nel campo della ricerca clinica, sanitaria e biomedica, dotati di elevata qualità scientifica traslazionale. Tali decreti sono adottati previa acquisizione del parere del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la ricerca sanitaria e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Le reti di ricerca degli IRCCS svolgono l'attività di ricerca sulla base di una programmazione quadriennale, articolata in traiettorie integrative rispetto alle linee di ricerca dei singoli Istituti, in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Le procedure e i criteri per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di ricerca delle reti di IRCCS sono approvate con decreto dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
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