Allegato›Capo V
Art. 93
Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione (articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
In vigore dal 31 gen 2026
1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli , mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell', comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di 800.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.
2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all', comma 2, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell' e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Storico versioni
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