AllegatoCapo V

Art. 89

Semplificazioni amministrative e contabili (articolo 4, commi 1, 1.1, 2 e 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

In vigore dal 31 gen 2026
Semplificazioni amministrative e contabili (, commi 1, 1.1, 2 e 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) 1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: a) registri di cui agli ; b) liquidazione periodica dell'IVA. 2. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA. 3. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all', comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli , fatta salva la tenuta del registro di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-89

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo