Art. 14
Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 24 gen 2026
Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;213#art-14