Art. 14 · Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 14

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Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 24 gen 2026
Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. All'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.».
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