Art. 5
Disposizioni transitorie concernenti le modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
In vigore dal 9 gen 2026
1. L'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall', comma 1, lettera c), del presente decreto, si applica alle nomine successive alla data dell'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi del medesimo articolo 13. Fino a tale data, si applica quanto previsto dall', comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;208#art-5