Art. 1
Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
In vigore dal 9 gen 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 16;
Vista la direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance;
Visto il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Banca centrale europea, in data 18 novembre 2025;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) "banca di Stato terzo": ogni impresa avente sede legale in uno Stato terzo in cui è autorizzata a prestare una o più attività per le quali, se fosse stabilita in Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;
b) all':
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità per la Banca d'Italia di comunicare informazioni in forma sommaria o aggregata»;
1.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il segreto non può essere opposto nè all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente nè all'amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.»;
2) al comma 8:
2.1) dopo le parole: «amministrative o giudiziarie», sono aggiunte le seguenti: «nell'ambito di situazioni di crisi ovvero»;
2.2) dopo le parole: «vigilanza consolidata», sono aggiunte le seguenti: «o ad altri soggetti operanti nel settore finanziario.»;
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;
d) all'articolo 14:
1) al comma 3-bis:
1.1) alla lettera c), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
1.2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.»;
2) i commi 3-ter e 4 sono abrogati;
e) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo). - 1. Una banca di Stato terzo che intenda stabilire una succursale nel territorio della Repubblica presenta domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998, l'esercizio nel territorio della Repubblica di una o più delle attività di cui all', comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), da parte di una banca di Stato terzo è soggetto all'obbligo di stabilire una succursale ai sensi del presente articolo.
3. In deroga al comma 2, le banche di Stato terzo possono esercitare le attività indicate al medesimo comma senza stabilimento di una succursale nei confronti di:
a) banche;
b) altre imprese appartenenti al gruppo cui appartengono le stesse banche di Stato terzo;
c) clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate, come rispettivamente definiti dall', comma 1, lettere m-duodecies) e m-undecies), e dall', comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo n. 58 del 1998, che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle stesse banche di Stato terzo.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, si applica l'articolo 16, comma 4.
5. Lo stabilimento in Italia di una succursale di banca di Stato terzo è autorizzato dalla Banca d'Italia quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) la banca dello Stato terzo è autorizzata nello Stato terzo in cui è stabilita a esercitare le attività per le quali ha chiesto di essere autorizzata ai sensi del presente articolo e le stesse attività sono ivi sottoposte a vigilanza;
b) è presentato un programma contenente l'indicazione delle operazioni che si intendono effettuare, le attività da esercitare e la struttura dell'organizzazione e la gestione del rischio della succursale;
c) la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo ha ricevuto la notifica dell'istanza corredata dal programma di attività di cui alla lettera b);
d) la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo ha attestato che la banca dello Stato terzo e il suo gruppo soddisfano i requisiti applicabili a norma del diritto dello Stato terzo in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili;
e) sono soddisfatti i requisiti di cui al titolo III, capo I-bis;
f) ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, non sussistono ostacoli allo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo sulla banca dello Stato terzo e, se applicabile, sulle imprese madri intermedie o capogruppo;
g) non vi sono fondati motivi per sospettare che la succursale sia utilizzata per commettere o facilitare il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.
6. L'autorizzazione è rilasciata sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e tenuto anche conto della condizione di reciprocità.
7. Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate in Italia non possono operare al di fuori del territorio della Repubblica, eccetto per operazioni infragruppo di provvista concluse con succursali della stessa banca di Stato terzo stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea e per operazioni effettuate nei confronti di clienti che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle medesime succursali.
8. Prima che la succursale inizi le proprie attività nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia si adopera per concludere accordi di cooperazione con la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo. Il presente comma non si applica in caso di succursali non qualificate ai sensi dell'articolo 58-ter, comma 1.
9. La decadenza dall'autorizzazione è pronunciata dalla Banca d'Italia qualora:
a) non si faccia uso dell'autorizzazione entro dodici mesi dal rilascio della stessa;
b) l'autorizzazione sia oggetto di espressa rinuncia;
c) la succursale abbia cessato le attività per un periodo superiore a sei mesi.
10. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla Banca d'Italia quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:
a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) la banca dello Stato terzo o il suo gruppo non soddisfa i requisiti prudenziali applicabili in base al diritto dello Stato terzo o vi sono motivi ragionevoli per sospettare che non soddisfi tali requisiti o che li violerà entro i dodici mesi successivi;
d) la succursale non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza delle attività a essa affidate dai depositanti;
e) vi sono fondati motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo, o che sia aumentato il rischio che abbia luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo;
f) sia commessa una delle violazioni richiamate all'articolo 144, comma 1, lettera a);
g) nei casi di cui all'articolo 58-septies, comma 4, non sia presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 entro il termine indicato dalla Banca d'Italia ovvero l'autorizzazione sia negata.
11. Pronunciata la decadenza o disposta la revoca ai sensi dei commi 9 e 10, nei confronti della succursale restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti dal presente decreto.
12. La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95.
13. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.»;
f) all'articolo 15, il comma 4 è abrogato;
g) all'articolo 16:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-bis, commi 2 e 3, e dall'articolo 29-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998, le banche di Stato terzo possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa comunicazione alla Banca d'Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite. La Banca d'Italia può vietare l'avvio o la prosecuzione dell'operatività qualora tali condizioni non siano soddisfatte.»;
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente articolo.»;
h) all'articolo 19, comma 5, secondo periodo, le parole: «la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo» sono sostituite dalle seguenti: «la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio»;
i) all'articolo 26:
1) al comma 2, le parole: «soddisfare criteri di competenza e correttezza» sono sostituite dalle seguenti: «soddisfare criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio»;
2) al comma 3:
2.1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) i criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti;»;
2.2) alla lettera e), dopo le parole: «tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario» sono aggiunte le seguenti: «, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche, come individuati dal decreto di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza.»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le banche valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di cui sopra entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.»;
5) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La valutazione di cui al comma 5 è condotta:
a) con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo:
1) prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell'organo. A questo fine, l'efficacia della nomina dei nuovi componenti è sospesa fino alla conclusione della valutazione dell'idoneità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2383, secondo comma, del codice civile;
2) dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell'organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina è immediatamente efficace;
b) con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati.»;
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.»;
7) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. La Banca d'Italia valuta se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuino a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato alla banca.»;
8) alla rubrica, dopo le parole: «Esponenti aziendali» sono inserite le seguenti: «e responsabili delle principali funzioni aziendali»;
l) all'articolo 36:
1) al comma 1, le parole: «, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità,» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «, commi 2, 3 e 4» sono abrogate;
m) all'articolo 37-bis, comma 1, lettera c), le parole: «le società bancarie, finanziarie e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «le società bancarie e finanziarie»;
n) all'articolo 53, comma 1, la lettera c) è abrogata;
o) all'articolo 53-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività;»;
p) all'articolo 57:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia autorizza: a) le fusioni nelle quali la società incorporante è una banca italiana; b) le scissioni nelle quali la società scissa è una banca italiana.»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire la solidità del profilo prudenziale delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis dopo il completamento dell'operazione, tenuto conto dei seguenti criteri: la reputazione delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la solidità finanziaria delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la capacità del soggetto risultante dalla fusione o scissione di rispettare le disposizioni del presente decreto e del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabili, le altre disposizioni che ne regolano l'attività; il fatto che il piano di attuazione dell'operazione proposta sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale; la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
1-ter. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione se le condizioni di cui al comma 1-bis non sono soddisfatte.
1-quater. Non si può dare corso all'atto di fusione o di scissione prima che sia intervenuta l'autorizzazione di cui al comma 1.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-quater, non si può dare corso agli adempimenti pubblicitari previsti dal codice civile e dal decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in relazione a un progetto di fusione o di scissione a cui prendono parte banche e alla deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1 ovvero il parere positivo dell'autorità di un altro Stato dell'Unione europea competente ai sensi dell'articolo 27-decies della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.»;
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.»;
q) dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Partecipazioni rilevanti). - 1. Le banche che intendono acquisire direttamente o indirettamente una partecipazione rilevante richiedono l'autorizzazione preventiva alla Banca d'Italia e, se del caso, all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.
2. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca acquirente, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) la capacità della banca acquirente di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività;
b) la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio.
3. L'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione rilevante è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 2 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.
4. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata, se diversa. Le banche si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma.
5. Qualora non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del comma 4 entro due mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione, la questione è trasmessa all'ABE per l'avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
6. Le banche che intendono cedere direttamente o indirettamente una partecipazione rilevante lo comunicano preventivamente alla Banca d'Italia e, se del caso, all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.
7. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali l'autorizzazione di cui al comma 1 non sia stata ottenuta ovvero sia stata sospesa o revocata.
8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile, ove applicabile.
L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
9. Fermi restando i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto, la Banca d'Italia può imporre l'alienazione delle partecipazioni nei termini dalla stessa previsti, qualora l'autorizzazione di cui al comma 1 non sia stata ottenuta ovvero sia stata revocata.
10. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo ai casi in cui la partecipazione è rilevante ai sensi del comma 1, ai casi di acquisizione indiretta di partecipazioni, al procedimento di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza e alle informazioni da fornire, ai casi di acquisto di partecipazioni rilevanti in altre società del medesimo gruppo bancario o aderenti allo stesso sistema di tutela istituzionale, al coordinamento con l'autorizzazione prevista dall'articolo 19, nonché alle modalità di consultazione con le altre autorità.»;
r) all'articolo 58:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, la parola: «istruzioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni»;
1.2) il secondo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Alle cessioni di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui al comma 1 si applica anche l'articolo 58-bis, qualora dette cessioni costituiscano trasferimenti rilevanti di attività o passività ai sensi del medesimo articolo.»;
s) dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:
«Art. 58-bis (Trasferimenti rilevanti di attività o passività). - 1. I trasferimenti di attività o passività a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d'Italia. Le modalità per l'invio della comunicazione sono disciplinate nelle disposizioni attuative di cui al primo periodo.»;
t) al titolo III, dopo il capo I è inserito il seguente:
«Capo I-bis
Succursali di banche di Stato terzo
Sezione I
Classificazione e regime applicabile
Art. 58-ter (Succursali qualificate e classificazione delle succursali di banche di Stato terzo) - 1. Una succursale di banca di Stato terzo è considerata succursale qualificata ai fini del presente capo se, in base a quanto risulta dall'apposito registro tenuto dall'ABE, sono soddisfatte, anche rispetto alla impresa madre intermedia e alla capogruppo, ove presenti, tutte le seguenti condizioni:
a) la banca di Stato terzo è stabilita in uno Stato terzo che applica norme prudenziali e dispone di un sistema di vigilanza che sono almeno equivalenti a quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
b) le autorità di vigilanza della banca di Stato terzo sono soggette a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
c) la banca di Stato terzo è stabilita in uno Stato terzo che non figura tra gli Stati terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.
2. Le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia con disposizioni di carattere generale in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.
Art. 58-quater (Regime applicabile). - 1. Alle succursali qualificate di cui all'articolo 58-ter, comma 1, si applicano i requisiti previsti dalla sezione II.
2. Alle succursali diverse da quelle di cui al comma 1 si applicano i requisiti di cui al capo I, nonché i requisiti previsti dalla sezione II del presente capo nei limiti in cui non siano già disciplinati dal capo I.
Sezione II
Vigilanza
Art. 58-quinquies (Vigilanza) - 1. Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d'Italia, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.
2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le succursali abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.
3. Si applicano gli articoli 52-bis e 52-ter in materia di segnalazione di violazioni.
4. La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica.
5. La Banca d'Italia può convocare le persone preposte alla direzione delle succursali e il loro personale e può disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione delle succursali, la rimozione di una o più persone preposte alla direzione.
6. La Banca d'Italia può convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
7. Alle succursali di banche di Stato terzo si applica l'articolo 54, comma 1.
8. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza in presenza di gruppi di Stato terzo, come definiti all'articolo 69.3, comma 1, che operano in più Stati dell'Unione europea, la Banca d'Italia, anche sulla base di accordi con le altre autorità competenti e nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.
Art. 58-sexies (Conto di garanzia per il deposito della dotazione di capitale e conto delle attività liquide). - 1. Gli strumenti e le attività costituenti la dotazione di capitale necessaria per rispettare i requisiti patrimoniali disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, sono depositati su un conto di garanzia detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.
2. Gli strumenti e le attività depositati sul conto di garanzia sono utilizzabili esclusivamente in caso di risoluzione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure, ovvero quando, previa autorizzazione della Banca d'Italia, il loro utilizzo consente di prevenire o rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della succursale. In quest'ultimo caso, la dotazione di capitale è successivamente ripristinata. Gli strumenti e le attività depositati costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della banca depositaria. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della banca di Stato terzo o nell'interesse degli stessi, nè quelle dei creditori della banca depositaria o nell'interesse degli stessi.
3. Sul conto di garanzia non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto a crediti vantati dalla banca depositaria nei confronti della banca di Stato terzo.
4. Il contratto di conto di garanzia è redatto per iscritto a pena di nullità e contiene l'esatta indicazione degli strumenti e delle attività depositati.
5. La riduzione degli strumenti e delle attività depositati sul conto di garanzia è autorizzata dalla Banca d'Italia. La banca depositaria è solidalmente responsabile della riduzione degli strumenti e delle attività depositati effettuata in assenza di autorizzazione della Banca d'Italia o in difformità dall'autorizzazione stessa. Ogni altro atto di disposizione del conto di garanzia, incluse le modifiche della composizione di strumenti e attività depositati, è preventivamente notificato alla Banca d'Italia, che può vietarlo o sospenderlo.
6. Le succursali depositano le attività liquide mantenute per soddisfare i requisiti di liquidità disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, su un conto, diverso da quello di cui al comma 1, detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.
7. Le attività liquide che residuano dalla gestione ordinaria del conto di liquidità sono utilizzabili solo in caso di risoluzione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo, n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure.
8. Il conto di garanzia e il conto delle attività liquide possono essere trasferiti presso un'altra banca depositaria, previa autorizzazione della Banca d'Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite.
9. Gli amministratori e i sindaci delle banche depositarie di cui ai commi 1 e 6 forniscono, su richiesta della Banca d'Italia, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
10. Gli strumenti e le attività depositati sui conti di garanzia e di liquidità sono utilizzabili, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in caso di decadenza o revoca ai sensi dell'articolo 14-bis, commi 9 e 10, ovvero in caso di riconoscimento delle misure di risoluzione adottate nei confronti della banca di Stato terzo ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 180 del 2015.
11. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 58-septies (Misure e poteri di vigilanza). - 1. Le succursali adottano tempestivamente le misure richieste dalla Banca d'Italia per assicurarne la piena conformità alla normativa applicabile e la sana e prudente gestione.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia può imporre, tra l'altro, che le succursali:
a) soddisfino ulteriori requisiti in materia di capitale e liquidità;
b) rafforzino i propri dispositivi di organizzazione interna, gestione del rischio e registrazione contabile;
c) limitino l'ambito delle attività che esercitano e il numero delle relative controparti;
d) riducano il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi, comprese le attività esternalizzate, e cessino di esercitare tali attività o di offrire tali prodotti;
e) rispettino ulteriori obblighi di segnalazione o aumentino la frequenza delle segnalazioni periodiche previste dall'articolo 58-quinquies, commi 1 e 2;
f) pubblichino informazioni.
3. La Banca d'Italia può imporre alle succursali valutate come aventi rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, requisiti prudenziali supplementari ovvero la ristrutturazione delle attività o la limitazione dell'operatività in modo tale da comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o da rimuovere i rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia.
4. La Banca d'Italia, previa consultazione dell'ABE e delle autorità competenti degli Stati membri in cui il gruppo di Stato terzo interessato, come definito all'articolo 69.3, comma 1, ha stabilito altre succursali o banche, può richiedere che venga presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) la succursale ha svolto o svolge attività di cui all', comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), con clienti o controparti in altri Stati membri, salve le esenzioni di cui all'articolo 14-bis, comma 7;
b) la succursale soddisfa i criteri di rilevanza sistemica di cui all'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ovvero è stata valutata dalla Banca d'Italia come avente rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, e comporta rischi significativi per la stabilità finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia;
c) l'importo aggregato delle attività di tutte le succursali nell'Unione europea appartenenti allo stesso gruppo della banca di Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro o l'importo delle attività della succursale di banca di Stato terzo in Italia è pari o superiore a 10 miliardi di euro.
5. La Banca d'Italia esercita il potere di cui al comma 4 soltanto dopo avere applicato le misure di cui al comma 2 ovvero, con riferimento alle succursali aventi rilevanza sistemica, quelle di cui al comma 3, oppure qualora la Banca d'Italia ritenga che tali misure sarebbero comunque insufficienti a comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o a rimuovere i rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia.
6. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.»;
u) all'articolo 60, comma 1, le parole: «dalle società bancarie, finanziarie e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle società bancarie e finanziarie»;
v) all'articolo 60-bis:
1) al comma 3:
1.1) alinea, le parole: «In deroga al comma 1, le società» sono sostituite dalle seguenti: «Le società»;
1.2) alla lettera c), le parole: «è designata una banca avente sede legale in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «è designata una banca controllata avente sede legale in Italia, o una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista controllata avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea,»;
2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista designata ai sensi del comma 3, lettera c), chiede l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo a norma del comma 1 del presente articolo. In tal caso, l'istanza di autorizzazione è presentata contestualmente all'istanza di esenzione presentata ai sensi del comma 3.
3-ter. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista di cui al comma 3 si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere b), c), limitatamente al criterio di adeguata composizione collettiva, d-bis) ed e) di tale articolo.»;
3) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del comma 7.»;
4) al comma 9, le parole: «al coordinamento con l'autorizzazione prevista dall'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19 e 57-bis»;
z) dopo l'articolo 60-bis è inserito il seguente:
«Art. 60-ter (Esclusione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista dal perimetro di consolidamento). - 1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3, possono essere escluse, previa autorizzazione, dal perimetro di consolidamento prudenziale individuato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e relative disposizioni attuative. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.
2. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) l'esclusione non pregiudica l'esercizio efficace della vigilanza sulla banca controllata o su base consolidata;
b) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non detiene partecipazioni diverse da quelle nella banca controllata o nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca;
c) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non ricorre in maniera sostanziale alla leva finanziaria e non ha esposizioni che non siano relative alla partecipazione nella banca controllata o nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca.
3. L'autorizzazione è revocata quando vengono meno le condizioni in base alle quali questa è stata rilasciata.
4. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.
5. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 60-bis, commi 7-bis, 8 e 10.
7. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19, 57-bis e 60-bis, nonché alla nozione di partecipazione e ai criteri di valutazione delle condizioni di cui al comma 1.»;
aa) dopo l'articolo 61 è inserito il seguente:
«Art. 61-bis (Ulteriori disposizioni applicabili alle società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista capogruppo). - 1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 57-bis. Si applica altresì l'articolo 58-bis.
2. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), l'autorizzazione di cui all'articolo 57-bis, comma 1, è rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia dell'istanza di autorizzazione, nonché le proprie valutazioni, all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applica quanto previsto dall'articolo 60-bis, comma 10, in quanto compatibile.
3. La comunicazione di cui all'articolo 57-bis, comma 6, è trasmessa alla Banca d'Italia e, a seconda dei casi, alla diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.
4. La Banca d'Italia autorizza:
a) le fusioni nelle quali la società incorporante è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia;
b) le scissioni nelle quali la società scissa è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia.
5. Nei casi di cui al comma 4 si applica l'articolo 57, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, alle fusioni e alle scissioni alle quali prendono parte società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 57, commi 2, 3, 4 e 4-bis.
7. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 19 e 60-bis, nonché alle modalità di consultazione con le altre autorità.»;
bb) all'articolo 64, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo designata ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 4, sono iscritte nell'albo anche le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.»;
cc) all'articolo 65:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione»;
1.2) alle lettere b), c) e i), le parole: «bancarie, finanziarie e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «bancarie e finanziarie»;
1.3) alla lettera h), dopo le parole: «almeno una banca» sono inserite le seguenti: «, incluse le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter»;
1.4) alla lettera i-bis), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3» sono inserite le seguenti: «, salvo che non siano escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ambito della vigilanza su base consolidata»;
dd) all'articolo 67, comma 1, la lettera c) è abrogata;
ee) all'articolo 67-ter:
1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61;»;
2) al comma 1-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 60-bis, commi 7-bis e 8.»;
ff) all'articolo 68:
1) al comma 1, le parole: «bancarie, finanziarie e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «bancarie e finanziarie»;
2) al comma 3-bis dopo le parole: «partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le» sono inserite le seguenti: «banche, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista», e le parole: «indicate nell'articolo 60» sono soppresse;
gg) all'articolo 69, comma 1-bis, alle lettere b) e c), le parole: «bancarie, finanziarie e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «bancarie e finanziarie»;
hh) all'articolo 69.1, comma 3, dopo le parole: «Si applicano gli articoli 60-bis» sono inserite le seguenti: «60-ter, 61-bis,»;
ii) all'articolo 69.2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fuori dai casi previsti negli articoli 60, comma 2 e 60-bis, comma 3-bis, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino società bancarie e finanziarie soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma.»;
3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano gli articoli 60-bis, 60-ter, 61, 61-bis, comma 1, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.», e dopo le parole: «indicati agli articoli 60-bis, commi 3 e 5,» sono inserite le seguenti: «60-ter»;
ll) all'articolo 69-quinquies, comma 2, dopo le parole: «la capogruppo» sono inserite le seguenti: «italiana».
mm) all'articolo 69-novies, comma 1, le parole: «Le banche e le capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «Le banche, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia»;
nn) all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, le parole: «indicate all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;
oo) all'articolo 69-noviesdecies, comma 1, le parole: «società indicate all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;
pp) all'articolo 69-vicies-semel:
1) al comma 1, le parole: «delle società indicate all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;
2) al comma 5, le parole: «di una della società indicate all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;
qq) all'articolo 78, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo».
rr) all'articolo 95:
1) al comma 1, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo», e dopo le parole: «della presente sezione e» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 58-sexies, nonché»;
2) alla rubrica, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;
ss) all'articolo 96, comma 3, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;
tt) all'articolo 96-bis, ovunque ricorrano, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;
uu) all'articolo 96-bis.3, comma 3, dopo le parole: «ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e)» sono inserite le seguenti: «, e del comma 4»;
vv) all'articolo 96-ter, comma 1, lettera c), le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;
zz) all'articolo 97-bis, comma 5, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;
aaa) all'articolo 98:
1) al comma 2, lettera b), le parole: «dell'amministrazione controllata,» sono soppresse;
2) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente: «8-ter. I commi 1, 2, lettera b), 3, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche alle società italiane indicate all'articolo 69.1.»;
bbb) all'articolo 100, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Quando presso una società del gruppo sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la relativa procedura si converte in amministrazione straordinaria.»;
ccc) all'articolo 105-bis, comma 1, lettera b-bis), le parole: «di una delle società indicate all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;
ddd) all'articolo 105-ter, le parole «di una società indicata all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;
eee) all'articolo 109:
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, le parole: «la vigilanza su base consolidata» sono sostituite dalle seguenti: «i poteri previsti dal presente articolo»;
1.2) alle lettere a), b) e c), le parole: «bancarie, finanziarie e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «bancarie e finanziarie»;
1.3) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) società che controllano almeno un intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario;
c-ter) società, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale come definito secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia;»;
2) al comma 3:
2.1) all'alinea, le parole: «Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata»;
2.2) alla lettera a), le parole: «dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter)»;
2.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario e ai soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter), la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e, ai soggetti indicati nel comma 2, lettere c) e c-bis), le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;»;
2.4) alla lettera c), dopo le parole: «può effettuare ispezioni» sono inserite le seguenti: «presso i soggetti indicati nel comma 2»;
fff) all'articolo 110:
1) al comma 1, le parole: «, 62, 63» sono soppresse;
2) al comma 1-bis, le parole: «ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e)» e le parole: «l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «l'applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis)»;
ggg) all'articolo 114.13, comma 2, le parole: «limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) e f), 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) e f), 5, 5-bis, 6 e 6-bis»;
hhh) all'articolo 114-quinquies, comma 4, lettera c), le parole: «ad essi si applica l'articolo 26, comma 3, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «ad essi si applica l'articolo 114-quinquies.3, comma 1-bis, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio»;
iii) all'articolo 114-quinquies.3, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.»;
lll) all'articolo 114-novies, comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 114-undecies, comma 1-bis, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio».
mmm) all'articolo 114-undecies, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.»;
nnn) all'articolo 144, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1, 4 e 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2;»;
ooo) dopo l'articolo 144-ter è inserito il seguente:
«Art. 144-ter.1 (Penalità di mora). - 1. Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere applicata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei soggetti di cui al comma 1, nonché delle persone fisiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere applicata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni accessorie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 1.000 a euro 50.000 per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima, purchè l'inosservanza in corso costituisca violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.
3. Le penalità di mora di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate anche su base settimanale o mensile, con applicazione proporzionale dei limiti edittali ivi stabiliti. L'importo massimo delle penalità di mora applicate su base settimanale o mensile non supera l'importo massimo che sarebbe stato applicato qualora le penalità di mora fossero state applicate su base giornaliera.
4. In ogni caso, la penalità di mora può essere applicata per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 145.1, comma 1.
5. In ragione della natura, durata e gravità della violazione accertata, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia può, in luogo dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 145, procedere ai sensi dell'articolo 145.1. Nel caso in cui l'inosservanza perduri allo scadere del periodo massimo di sei mesi di cui al comma 4, la Banca d'Italia avvia anche il procedimento di cui all'articolo 145; in tal caso, i termini di cui agli articoli 14 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono sospesi fino al decorso di detto periodo massimo.»;
ppp) all'articolo 144-quater:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: «delle sanzioni amministrative pecuniarie» sono inserite le seguenti: «e delle penalità di mora»;
1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) entità del vantaggio conseguito o conseguibile o delle perdite evitate o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui siano determinabili;»;
1.3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) pregiudizio arrecato o arrecabile all'esercizio delle funzioni di vigilanza;»;
1.4) alla lettera e), le parole: «cagionati» sono sostituite dalle seguenti: «arrecati o arrecabili»;
1.5) la lettera h), è sostituita dalla seguente:
«h) potenziali conseguenze diffuse o sistemiche della violazione;»;
1.6) dopo la lettera h), è inserita la seguente:
«h-bis) sanzioni penali o amministrative precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora per la medesima inosservanza siano comminate una sanzione amministrativa pecuniaria e una penalità di mora, l'ammontare complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria e della penalità di mora è in ogni caso proporzionato alla gravità dell'inosservanza, avuto altresì riguardo agli altri criteri di cui al comma 1.»;
3) alla rubrica, dopo le parole: «delle sanzioni» sono inserite le seguenti: «e delle penalità di mora»;
qqq) dopo l'articolo 145, sono inseriti i seguenti:
«Art. 145.1 (Procedura per l'applicazione delle penalità di mora). - 1. Ai fini di cui all'articolo 144-ter.1, la Banca d'Italia contesta al soggetto interessato l'inosservanza in corso e stabilisce che, qualora l'inosservanza medesima non sia cessata entro il termine perentorio dalla stessa fissato, il soggetto interessato sarà tenuto a pagare una penalità di mora su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui determina l'ammontare, fino all'effettiva cessazione dell'inosservanza e, comunque, non oltre un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine perentorio.
2. Qualora l'inosservanza cessi entro il termine perentorio di cui al comma 1, la Banca d'Italia non commina la penalità di mora.
3. Quando l'inosservanza è cessata oltre il termine perentorio fissato dalla Banca d'Italia o perdura fino alla scadenza del periodo massimo di cui al comma 1, la Banca d'Italia applica la penalità di mora quantificandone l'ammontare complessivo.
4. Il procedimento di cui al presente articolo è disciplinato dalla Banca d'Italia con provvedimento di carattere generale, assicurando il rispetto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Al soggetto interessato è garantita la possibilità di presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede istruttoria.
5. Al provvedimento con cui è applicata la penalità di mora si applica l'articolo 145, commi 3, 3-bis e 3-ter.
6. Contro il provvedimento che applica la penalità di mora è ammesso ricorso alla Corte di appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
7. Quando la Banca d'Italia commina la penalità di mora con il medesimo provvedimento con cui applica sanzioni amministrative, e il soggetto interessato intende opporsi sia alla penalità di mora sia alle sanzioni amministrative, l'opposizione alla penalità di mora è proposta a pena di inammissibilità con il ricorso di cui all'articolo 145, comma 4.
8. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 145.
9. Con la sentenza la Corte di appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della penalità di mora.
10. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 5.
11. Alla riscossione delle penalità di mora si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. I proventi derivanti dalle penalità di mora affluiscono al bilancio dello Stato.
12. Alle penalità di mora non si applicano le disposizioni contenute negli della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 145.2 (Collaborazione tra Autorità). - 1. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità di altri Stati dell'Unione europea competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, al fine di prevenire il cumulo di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative in situazioni transfrontaliere. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.
Art. 145.3 (Cumulo di procedimenti amministrativi e penali). - 1. In caso di cumulo di procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 145 e penali relativi alla medesima violazione, possono essere applicate sanzioni amministrative e penali allo stesso soggetto responsabile del medesimo fatto, purchè il cumulo sia strettamente necessario e proporzionato ai fini del perseguimento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari.
2. La Banca d'Italia comunica senza ritardo all'autorità giudiziaria l'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 145, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche un illecito penale oppure un illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'autorità giudiziaria, una volta che l'indagato risulti aver ricevuto a norma di legge l'informazione sulle indagini, comunica senza ritardo alla Banca d'Italia l'avvio del procedimento penale, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche la violazione di una disposizione sulla cui osservanza vigila la Banca d'Italia. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 97-bis.
3. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Banca d'Italia può richiedere all'autorità giudiziaria informazioni in ordine ai procedimenti penali in corso per le finalità di cui al comma 2 Alle informazioni così acquisite si applica quanto previsto dall', comma 1.
4. La Banca d'Italia e l'autorità giudiziaria comunicano l'una all'altra l'esito dei rispettivi procedimenti di cui al comma 2.»;
rrr) all'articolo 150-bis, comma 5, le parole: «previsti dall'articolo 36» sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;208#art-1