Art. 11
Raccolta e trasmissione dei dati statistici
In vigore dal 24 gen 2026
1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e all', comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
a) numero di reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;
b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione;
c) numero delle persone fisiche:
i) nei cui confronti è stata esercitata azione penale;
ii) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;
d) numero degli enti:
i) nei cui confronti è stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
ii) nei cui confronti è stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.
2. Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;211#art-11