Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, recante disposizioni in materia di succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

In vigore dal 6 gen 2026
1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai prodotti di cui all', comma 1, si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.»; 2) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso di miscugli di succo di frutta da concentrato o succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta o con succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, nonché di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, nell'etichettatura figura la dicitura "da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i", a seconda dei casi. Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili;»; 3) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. La fabbricazione dei prodotti elencati nell'allegato I, parte I, è consentita esclusivamente mediante l'impiego dei trattamenti e l'utilizzo delle sostanze indicati nell'allegato I, parte II, e delle materie prime conformi all'allegato II. I nettari di frutta devono essere conformi ai criteri specifici previsti nell'allegato IV.»; 4) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: «6-ter. Qualora venga utilizzata la dicitura: "i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti", questa deve essere riportata nello stesso campo visivo della denominazione di vendita dei prodotti di cui all'allegato I, parte I, punto 1.»; b) l'allegato I è sostituito dall'allegato A al presente decreto; c) l'allegato III è sostituito dall'allegato B al presente decreto; d) all'allegato IV, parte I, la ventiquattresima riga è così modificata: « +-------------------+-------+ |  Cotogne (Cydonia | | |oblonga L.) | 50 | +-------------------+-------+ »; e) all'allegato V, dopo la riga: «ribes nero» e prima della riga: «uva», è inserita la seguente: «Cocco (*) Cocos nucifera L. 4,5».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;207#art-2

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