Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, recante disposizioni in materia di confetture, gelatine e marmellate di frutta, nonché la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana
In vigore dal 6 gen 2026
1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e del regolamento di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, per la fabbricazione dei prodotti di cui all', comma 1, possono essere utilizzati soltanto gli ingredienti di cui all'allegato IV e le materie prime conformi alle previsioni dell'allegato II.»;
2) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«I prodotti di cui all', comma 1 devono presentare un tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, uguale o superiore al 60 per cento, eccettuati i prodotti che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, per quanto riguarda lo zucchero ridotto, e dei prodotti nei quali gli zuccheri sono stati totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti.»;
b) all':
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai prodotti di cui all', comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e le disposizioni di cui al presente articolo.»;
2) al comma 2, la lettera b) è abrogata;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le indicazioni di cui al comma 2 figurano, a caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto.»;
4) il comma 4 è abrogato;
c) all'allegato I:
1) la definizione «1. Confettura» è sostituita dalla seguente:
«1. Confettura
È la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o più specie di frutta e acqua. Per gli agrumi, tuttavia, la confettura può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.
La quantità di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:
a) 450 grammi in generale;
b) 350 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
c) 180 grammi per lo zenzero;
d) 230 grammi per il pomo di acagiù;
e) 80 grammi per il frutto di granadiglia.»;
2) la definizione «2. Confettura extra» è sostituita dalla seguente:
«2. Confettura extra
È la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa non concentrata di una o più specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura extra di cinorrodi e la confettura extra senza semi di lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi può essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non concentrata di queste specie di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.
I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione di confettura extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.
La quantità di polpa utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:
a) 500 grammi in generale;
b) 450 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
c) 280 grammi per lo zenzero;
d) 290 grammi per il pomo di acagiù;
e) 100 grammi per la granadiglia.»;
3) la definizione «5. Marmellata» è sostituita dalla seguente:
«5. Marmellata di agrumi
È la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze. Nella denominazione di vendita "marmellata di agrumi", il termine "agrumi" può essere sostituito dal nome dell'agrume utilizzato.
La quantità di agrumi utilizzata nella fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a 200 grammi, di cui almeno 75 grammi ottenuti dall'endocarpo.»;
4) la definizione «6. Marmellata gelatina» è sostituita dalla seguente:
«6. Marmellata gelatina
È una marmellata di agrumi esente totalmente da sostanze insolubili, salvo eventualmente esigue quantità di scorza finemente tagliata.»;
d) all'allegato III, al comma 1, la lettera d) è abrogata;
e) l'allegato IV è sostituito dall'allegato C al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;207#art-3