AllegatoCapo II

Art. 137

Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico (articolo 59-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

In vigore dal 13 ago 2025
. Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico (articolo 59-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. Non sono soggette a imposta, anche nella ipotesi di cui all', comma 2, le donazioni di veicoli di cui all', comma 1, lettera l).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-137

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