Allegato›Capo II
Art. 137
Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico (articolo 59-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
In vigore dal 13 ago 2025
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Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico (articolo 59-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Non sono soggette a imposta, anche nella ipotesi di cui all', comma 2, le donazioni di veicoli di cui all', comma 1, lettera l).
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-137