AllegatoTitolo III

Art. 134

Donazioni anteriori (articolo 57 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

In vigore dal 13 ago 2025
1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario è maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all', di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all', comma 3, ed escluse quelle indicate nell', comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli . Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data. 2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all', devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta.
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