AllegatoSez. II

Art. 104

Altri beni (articolo 19 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

In vigore dal 13 ago 2025
1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell', comma 2, e negli articoli da 99 a 103 è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione. 2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell', comma 1, lettere b) e c).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-104

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