Allegato›Sez. II
Art. 104
70 / 240Altri beni (articolo 19 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
In vigore dal 13 ago 2025
1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell', comma 2, e negli articoli da 99 a 103 è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.
2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell', comma 1, lettere b) e c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-104