Art. 4

Modalità di iscrizione, di erogazione dell'offerta formativa e di svolgimento delle prove d'esame

In vigore dal 17 mag 2025
Modalità di iscrizione, di erogazione dell'offerta formativa e di svolgimento delle prove d'esame 1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 2, della legge 12 aprile 2022, n. 33, ciascuno studente si iscrive al semestre filtro e contemporaneamente a uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 3, anche in sovrannumero, anche in università diverse. L'iscrizione al primo semestre del secondo corso di studi, scelto tra quelli di cui al comma 3, è gratuita. 2. In sede di presentazione della domanda di iscrizione, lo studente individua le sedi delle università, in numero da definire con i decreti di cui comma 3 comunque non inferiore a cinque, secondo un ordine di preferenza, nelle quali è disposto a proseguire al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all', comma 1, nonché, in caso di mancata ammissione al secondo semestre, in uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 3, secondo le procedure di cui all'. 3. Con uno o più decreti del Ministro, sentito il CUN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui all', comma 2, lettera c), della legge di delega, tenuto conto degli obiettivi culturali e formativi comuni agli insegnamenti impartiti nel primo semestre. I decreti di cui al primo periodo stabiliscono, altresì, le modalità di iscrizione contemporanea di cui al comma 1, la durata del semestre filtro, lo status dello studente, ivi incluse le modalità di godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, nonché le modalità per consentire l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 e al presente comma, anche oltre il termine stabilito in via ordinaria dalle università. 4. L'offerta formativa del semestre filtro è erogata in deroga ai requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosità massima delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Le università possono prevedere attività didattiche integrative nell'ambito delle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento di cui al semestre filtro. 5. L'iscrizione al semestre filtro è consentita per un massimo di tre volte. Ai sensi del comma 3 sono disciplinate le modalità di rinuncia, prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all', alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti. 6. Relativamente all'offerta formativa del semestre filtro, non trova applicazione la disciplina sulla verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-05-15;71#art-4

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