Art. 6

Graduatoria di merito nazionale e ammissione al secondo semestre

In vigore dal 17 mag 2025
Graduatoria di merito nazionale e ammissione al secondo semestre 1. L'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all', comma 1, è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro. Le prove d'esame relative agli insegnamenti di cui si compone il semestre filtro sono svolte secondo standard e modalità di verifica uniformi definiti con i decreti di cui all', comma 3. 2. In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati. I criteri per la formazione della graduatoria di merito nazionale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e le modalità di assegnazione delle sedi universitarie sono stabiliti con decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nel caso in cui la collocazione nella graduatoria di merito di cui al comma 1 non consenta la prosecuzione del percorso di studi del corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all', lo studente può proseguire, anche in sovrannumero, nel corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui all', comma 3, in una delle sedi indicate in sede di iscrizione, secondo l'ordine di collocazione in graduatoria e delle preferenze espresse, con il riconoscimento di tutti i CFU conseguiti per gli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni, ovvero in altro corso di studi. 4. Nel caso in cui lo studente non abbia conseguito tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro, resta ferma l'autonomia delle università, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, di prevedere il riconoscimento, anche solo parziale, dei CFU conseguiti, nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti di Ateneo e dei regolamenti didattici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-05-15;71#art-6

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