AllegatoCapo II

Art. 145

Espropriazione forzata (articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; articolo 20, comma 7-ter, della legge 23 febbraio 1999, n. 44)

In vigore dal 27 mar 2025
Espropriazione forzata ( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; , comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; , comma 7-ter, della legge 23 febbraio 1999, n. 44) 1. Per la riscossione delle somme non pagate l'agente della riscossione procede a espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; l'agente della riscossione pu altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. 2. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore all'agente della riscossione. 3. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'. 4. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione. 5. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro, salvo il caso in cui l'Agenzia delle entrate abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi dell', comma 3, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. 6. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall', comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui all', commi da 1 a 4, della citata legge n. 44 del 1999.
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