Allegato›Titolo V
Art. 132
Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali (articolo 25 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
In vigore dal 27 mar 2025
Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali
( decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-132