Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136

In vigore dal 6 feb 2025
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) un rappresentante della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare e un rappresentante della Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema del Ministero della salute;»; b) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. I Gruppi di cui al comma 3, lettera c), sono composti da: a) un esperto con comprovata conoscenza del patogeno nella specie o nel gruppo di specie selvatiche di volta in volta interessato designato dai direttori dei centri di referenza nazionale o dei laboratori nazionali di riferimento o dei laboratori ufficiali competenti per le malattie infettive e diffusive degli animali oggetto dell'emergenza; b) un epidemiologo esperto nella relazione ospite-patogeno di interesse designato dal direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»; c) un esperto di statistica, data entry e reportistica e analisi dei dati dell'area biologica sanitaria designato dall'Istituto Superiore di sanità; d) un esperto di ecologia della specie o del gruppo di specie coinvolte nell'infezione di interesse designato dal Direttore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in epidemiologia delle malattie trasmissibili degli animali; e) due dirigenti sanitari veterinari dell'ufficio competente per la sanità animale di cui uno con funzione di coordinatore e un altro di segretario indicati dal CVO.»; c) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. La composizione di ciascun gruppo di cui al comma 3, lettera c), può essere integrata, su indicazione dello stesso, dal CVO, con ulteriori componenti individuati tra gli esperti appartenenti agli Istituti zooprofilattici sperimentali, all'Istituto superiore di sanità, agli Istituti di Ricerca e delle Università in possesso di competenze in modellistica ecologica e sistemi informativi geografici (GIS) integrati con l'uso dell'habitat e dello spazio delle specie ospite di interesse.». 2. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7 la parola: «lettera b)» è sostituita dalle seguenti: «lettere a) e b)»; b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le aziende sanitarie locali assicurano che sia garantito un tempestivo e costante scambio di informazioni inerenti ai sospetti e ai casi confermati di malattie trasmissibili dall'uomo agli animali e dagli animali all'uomo tra i servizi e le strutture competenti della propria organizzazione.». 3. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «d) il rilascio e la compilazione» sono sostituite dalle seguenti: «c) il rilascio e la compilazione» e le parole: «e) l'applicazione e l'utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «d) l'applicazione e l'utilizzo»; b) al comma 4, le parole: «lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)». 4. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dopo le parole: «nonché al Ministero della salute» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle malattie emergenti elencate di categoria A e alla rabbia». 5. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) i compiti, i requisiti e le responsabilità dei veterinari individuati al comma 1 per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale di cui al presente articolo.». 6. All'articolo 13 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, le parole: «di categoria D e E di cui all', comma 1, lettere e) e f),» sono soppresse; b) al comma 8, le parole «Le regioni e le Province autonome», sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le regioni e le Province autonome» e, le parole: «di categoria B, C e D» sono soppresse. 7. All'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «del regolamento (UE) 2020/687» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 70 del regolamento, come integrato dall'articolo 62 del regolamento (UE) 2020/687, per gli animali selvatici». 8. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «del regolamento (UE) 2020/687», sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 70 del regolamento per gli animali selvatici»; b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «del regolamento delegato (UE) 2020/687», sono aggiunte le seguenti: «, e all'articolo 70 del regolamento come integrato dagli articoli 63, 64, 65, 66 e 67 del regolamento delegato (UE) 2020/687, per gli animali selvatici»; c) al comma 4, le parole: «o a più regioni, le aziende sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «, le regioni o le Province autonome di Trento e di Bolzano»; d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Se i focolai sono confermati in territori appartenenti a più regioni, i provvedimenti per l'applicazione delle misure individuate nell'ambito dell'Unità centrale di crisi sono adottati dal Ministero della salute in funzione della gravità e dell'estensione geografica dell'epidemia.»; e) al comma 7, le parole: «le indennità ad essi riconosciute ai sensi dell',» sono sostituite dalle seguenti: «le indennità ad essi riconosciute ai sensi dell'» e le parole: «Le indennità di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «Le indennità di cui all'». 9. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dopo le parole: «del regolamento (UE) 2020/687» sono inserite le seguenti: «e pone in essere quanto previsto dall'articolo 81 per le malattie di categoria B e dall'articolo 82 per le malattie di categoria C del regolamento, per gli animali selvatici». 10. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le aziende sanitarie locali possono concedere le deroghe di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, previa delega da parte delle competenti regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che ne danno tempestiva comunicazione al Ministero della salute per il tramite del responsabile dei servizi veterinari (RSV). Le aziende sanitarie locali informano tempestivamente le regioni competenti che a loro volta informano il Ministero della salute con le modalità da questo stabilite.»; b) al comma 2, le parole: «al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis». 11. All'articolo 32 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti: «bb-bis) il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini; bb-ter) il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini; bb-quater) il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini.»; b) al comma 3: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) al comma 4, dopo le parole «ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi» sono inserite le seguenti: «in caso di focolaio di malattia di categoria A di cui all' del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, e di malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429, per le quali è prevista l'applicazione della misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, o di malattia di categoria B e C di cui all' del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, per le quali è disposta la medesima misura in conformità ai programmi nazionali di eradicazione adottati ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136;»; 2) dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. L'indennità di cui al comma 4 viene corrisposta anche per gli animali abbattuti in caso di focolai di Encefalopatie spongiformi trasmissibili bovine o ovicaprine e per gli animali abbattuti ai sensi del piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in conformità al regolamento (CE) 2160/2003."»; 3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. Non rientrano nel campo di applicazione del presente articolo, i casi in cui l'applicazione della misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2016/429 è prevista nei programmi di sorveglianza facoltativi adottati, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dalle regioni o province autonome, fatti salvi i casi in cui la misura dell'abbattimento è adottata dalla Regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano territorialmente competente per far fronte a situazioni emergenziali riconosciute nell'ambito dell'Unità Centrale di crisi di cui all'articolo 5, comma 7."». 12. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I veterinari incaricati di cui all'articolo 11, possono svolgere le attività previste dal medesimo articolo 11 per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale fino al 31 dicembre 2025.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;220#art-3

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