Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135
In vigore dal 6 feb 2025
1. All', comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) specie selvatica: specie di fauna di cui alla lettera c), ovvero animali delle specie di cui alla lettera b) nati e cresciuti allo stato selvatico senza l'intervento dell'uomo;»;
b) alla lettera e), dopo le parole: «del regolamento (UE) 2016/429» aggiungere le seguenti: «. Nel caso di allevamenti amatoriali, le pertinenze delle abitazioni sono comunque incluse nell'ambito di applicazione del presente decreto».
2. All', del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «animali vivi» sono sostituite dalle seguenti: «esemplari vivi» e dopo le parole: «delle predette specie e» è inserita la seguente: «individui»;
b) al comma 2, le parole: «25 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «21 marzo».
3. All', comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «25 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «21 marzo»;
b) alla lettera d) le parole: «nonché le esibizioni di cui all', paragrafo 1, punto 35), del regolamento delegato (UE) n. 2035/2019,» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali sia stato adottato il provvedimento di cui all', comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e che siano state», e dopo le parole: «territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «limitatamente agli animali pericolosi approvati per l'esposizione».
c) alla lettera f), dopo le parole: «specie selvatiche autoctone» sono inserite le seguenti: « e, nonché gli allevamenti ordinari iscritti in BDN delle specie Bison bison e Bison bonasus, delle specie Rangifer tarantus, Struthio camelus e Vicugna pacos; ».
4. All' del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis). Le aree protette e le mostre faunistiche permanenti di cui al comma 3, lettere c) e d), allegano alla richiesta di autorizzazione un manuale gestionale che comprende le misure adottate per applicare i criteri generali minimi per la detenzione degli animali delle specie pericolose di cui al comma 4, incluso il Piano di emergenza, fuga e cattura degli esemplari.
4-ter). L'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), è rilasciata solo previa valutazione positiva del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o della Prefettura-UTG competente per territorio e d'intesa con la ASL che si esprime per gli aspetti di competenza. 4-quater). L'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), è trasmessa in copia alla ASL competente per territorio; all'autorizzazione è allegato il manuale gestionale di cui al comma 4-bis.
4-quinquies). Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone l'ispezione dello stabilimento; a tal fine, si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio.»;
5. All' del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis). Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio revoca l'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d) nel caso in cui lo stabilimento autorizzato detiene gli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità in violazione dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale di cui al comma 4-bis). Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio dispone un'ispezione dello stabilimento autorizzato entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione della violazione.
All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento dell'ispezione di cui al presente comma.
5-ter). Entro dieci giorni dall'ispezione o dalla ricezione del verbale di ispezione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio trasmette allo stabilimento autorizzato la diffida ad adeguarsi alle prescrizioni dell'autorizzazione, dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) entro i quindici giorni successivi alla ricezione del provvedimento di diffida. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione è avviato entro sette giorni dalla scadenza del termine indicato nel provvedimento di diffida, in caso di inadempimento da parte dello stabilimento autorizzato.
5-quater). La ASL competente per territorio segnala tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o alla Prefettura-UTG competente per territorio la detenzione degli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità in violazione dell'autorizzazione o dei criteri generali minimi di cui al comma 4 oppure del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) nonché ogni altra infrazione accertata nell'ambito delle attività di sorveglianza e controllo di propria competenza che possa essere rilevante ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata agli stabilimenti di cui al comma 3, lettere c) e d). Sono fatte salve le competenze delle Aziende sanitarie locali in materia di sorveglianza e controllo previste dall'articolo 10 e dai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134 e 136.».
6. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I circhi, le mostre faunistiche viaggianti e le mostre faunistiche con carattere permanente aperte e amministrate per il pubblico e prive di provvedimento di cui all', comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono autorizzati a detenere gli esemplari delle specie incluse nel decreto di cui all', comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fino al termine della vita naturale degli stessi, purchè siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione degli esemplari. È fatto divieto a circhi, mostre faunistiche viaggianti e mostre faunistiche con carattere permanente aperte e amministrate per il pubblico e prive di provvedimento di cui all', comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel decreto di cui all', comma 2, successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
7. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima delle parole «Con decreto del Ministro della salute» sono premesse le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall', comma 4»;
b) le parole: «degli stabilimenti di cui all', comma 3, lettere a), c) e g) » sono sostituite con le parole: «dei giardini zoologici di cui al decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73 e delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, limitatamente alle strutture di detenzione di animali pericolosi autorizzate ai sensi dell', comma 3, lettera c), ferme restando le competenze dei Servizi Veterinari rispetto alle misure di biosicurezza, di contrasto alle malattie infettive e di tutela del benessere animale da adottare in queste strutture».
8. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Il mancato rispetto delle previsioni del decreto di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «a fronte di prescrizioni impartite dall'autorità competente e non ottemperate»;
9. All'articolo 13 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «penale o amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «disposto per la violazione delle disposizioni del presente decreto»;
b) al comma 1, lettera d), secondo periodo le parole: «Gli animali che non possono essere rilasciati in natura devono essere trasferiti entro dieci» sono sostituite dalle seguenti: «Gli animali non rilasciabili in natura possono esser trasferiti entro 10 giorni successivi alla conclusione delle eventuali terapie»;
c) al comma 2, le parole: «penale o amministrativo» sono sostituite dalla seguente: «disposto»;
d) al comma 4, le parole: «sequestrati o confiscati» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di sequestro disposto» e dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «o confiscati».
10. All'articolo 14, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque viola una o più delle prescrizioni di cui all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell', comma 3, lettere c) e d), è punito con la sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro»;
11. All'articolo 17, comma 2, dopo le parole «n. 178,» sono inserite le seguenti: «,».
12. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, dopo le parole: «di cui all'» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 6, comma 5,».
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