Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 30 dic 2024
1. Fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, ai soggetti che operano in conformità a quanto ivi previsto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli , comma 2, lettere ff), ff-bis) e qq), e 3, comma 5, lettere i) e i-bis), e le ulteriori disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché le disposizioni di cui all', comma 1, e 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella versione vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;204#art-4