Art. 2

Modifiche al codice di procedura penale

In vigore dal 7 gen 2025
1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292» sono soppresse; b) dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente: «6-ter. Fermo quanto disposto dal comma 7, è vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-10;198#art-2

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