Art. 2
2 / 3Modifiche al codice di procedura penale
In vigore dal 7 gen 2025
1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292» sono soppresse;
b) dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:
«6-ter. Fermo quanto disposto dal comma 7, è vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-10;198#art-2